Published On Jul 6, 2022
La legge di bilancio 2017 ha dato una definizione di caregiver familiare:
La persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33 comma 3 della legge 104/1992, anche di un familiare entro il terzo grado, che a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisogno di assistenza globale e continua di lunga durata o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 18/1980.
Attualmente l’unica legge che tutela la figura del caregiver familiare è la legge 104/1992 di cui abbiamo parlato in diversi articoli come La legge 104/1992 e lo stato di handicap.
In particolare il caregiver familiare può beneficiare della legge 104/1992 che per questi soggetti prevede agevolazioni lavorative tra cui permessi e congedi. In particolare:
Scelta della sede di lavoro: il lavoratore che assiste un familiare con handicap ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Vi invito a leggere il nostro approfondimento Scegliere la sede di lavoro per la legge 104.
Rifiuto al trasferimento: il lavoratore che assiste un familiare con handicap non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Il rifiuto al trasferimento si configura come un vero e proprio diritto soggettivo.
Permessi lavorativi retribuiti: il caregiver familiare ha diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito.
Congedi di due anni retribuiti: il lavoratore che assiste un familiare con grave disabilità ha diritto al congedo retribuito fino a 2 anni da poter fruire anche in modalità frazionata.
Tale beneficio spetta al coniuge convivente (incluse le unioni civili), ai genitori, ai figli conviventi, ai fratelli e sorelle conviventi e, in casi eccezionali, ad altri parenti o affini fino al terzo grado se conviventi.
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Il presente video ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.