Responsabilità della filiera di gestione, le conferme della Cassazione
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 Published On Jun 14, 2024

Tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi poste in essere, ma anche di quelle dei soggetti che procedono o seguono il loro intervento.
Lo ribadisce la Cassazione, con la decisione n. 11617/2024, che lo ricava dall’interpretazione degli artt. 188, 193 e ss. del Testo Unico ambientale, evidenziando che ciò è possibile attraverso l’accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché dall’esame del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento.
Nel caso di specie, gli Ermellini chiariscono che benché nella compilazione del FIR ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza, la corresponsabilità del ricorrente emergeva non tanto dalle argomentazioni di diritto quanto alla luce del tenore di alcune conversazioni intercettate, elemento non suscettibile di rivalutazione in sede di legittimità.

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